Legge sulla Privacy e Certificati Medici
Una importante sentenza della Corte di cassazione (terza sez. civile, n. 2367 del 31/01/2018) ha specificato che il medico è obbligato a non divulgare a terzi le condizioni di salute dei propri pazienti e, nei certificati medici legali che attestano l’idoneità al servizio di un lavoratore, deve essere riportato il solo giudizio medico legale, senza diagnosi. Il certificato deve avere carattere generico, senza alcun riferimento agli aspetti personali riguardanti il paziente.
Nel caso di specie un medico fiscale, nella copia del referto medico destinata al datore di lavoro, aveva riportato che il lavoratore era “in attesa di consulenza psichiatrica”.
La Corte di Cassazione evidenzia che, sebbene il medico non avesse trascritto la diagnosi, aveva però omesso di considerare che l’accertamento sanitario prescritto era fortemente indicativo della natura della malattia ipotizzata (trattandosi di accertamento psichiatrico) e doveva farsi, dunque, rientrare nella categoria di informazioni per le quali era preclusa qualsiasi forma di divulgazione.
Tale sentenza risulta senz’altro da considerare anche in ambito delle certificazioni in medicina del lavoro in particolare in caso di idoneità parziali o idoneità con prescrizioni/limitazioni.
Il gruppo ASA è a Vostra disposizione per ogni chiarimento.